Dalle sostanze proibite al doping genetico: regole, responsabilità e casi che hanno cambiato lo sport.
di Paola Chiovelli • Avvocata, diritto sportivo
Il doping non è soltanto una scorciatoia verso la performance. È un punto di collisione tra salute, lealtà competitiva, responsabilità personale e giustizia sportiva.
Lo sport vive di un patto implicito: chi gareggia accetta che il risultato dipenda dal talento, dall’allenamento e dalle regole comuni. Il doping incrina quel patto perché altera la competizione e, nello stesso tempo, può mettere a rischio la salute dell’atleta. Per questo il fenomeno non appartiene soltanto alla medicina dello sport: coinvolge federazioni, organismi antidoping, giudici sportivi e, in determinati casi, anche il giudice penale.
Nel sistema mondiale antidoping la parola «doping» è più ampia dell’idea comune di “assumere una sostanza per andare più forte”. Il Codice WADA considera violazioni anche condotte diverse dalla positività: uso o tentato uso, possesso, somministrazione, traffico, manomissione dei controlli e altre fattispecie previste dal Codice. L’antidoping moderno è quindi un vero sistema giuridico, oltre che scientifico.
La regola che cambia tutto: la responsabilità dell’atleta
Uno dei principi più incisivi del Codice Mondiale Antidoping è quello della «strict liability». Per la violazione consistente nella presenza di una sostanza proibita nel campione, non è necessario dimostrare l’intenzione, la colpa o la negligenza dell’atleta per accertare la violazione. Il grado di colpa può però diventare decisivo nella fase successiva, quando si determinano le conseguenze e l’eventuale riduzione della sanzione.
«Non volevo doparmi» non equivale automaticamente a «non c’è violazione». Ma il modo in cui la sostanza è entrata nell’organismo può incidere sulla sanzione.
Sostanze, metodi e nuove frontiere
La Lista delle sostanze e dei metodi proibiti viene aggiornata dalla WADA con cadenza annuale. Accanto a steroidi anabolizzanti, ormoni, stimolanti, diuretici e agenti mascheranti, il sistema vieta anche determinati metodi, come alcune manipolazioni del sangue. Il confine si sposta continuamente con l’evoluzione della scienza.
Il cosiddetto doping genetico rappresenta una delle frontiere più delicate. Diverso, invece, è il cosiddetto «doping tecnologico» – per esempio un motore nascosto in una bicicletta – che può costituire una grave violazione regolamentare o frode sportiva, ma non coincide tecnicamente con il doping disciplinato dal Codice WADA.
Avv. Paola Chiovelli • Diritto sportivo • Roma
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Quando la positività nasce da una contaminazione
Contaminazioni alimentari, integratori non correttamente etichettati e medicinali possono generare controversie nelle quali la prova scientifica e la tracciabilità assumono un peso enorme.
Il caso Shelby Houlihan
Nel 2021 la mezzofondista statunitense Shelby Houlihan sostenne che la positività al nandrolone potesse derivare dal consumo di carne o frattaglie di maiale. Il CAS esaminò la tesi della contaminazione alimentare, ma ritenne che l’atleta non avesse dimostrato l’origine invocata con il necessario grado di probabilità e confermò una squalifica di quattro anni. Il caso è emblematico non perché dimostri che «un burrito dopa», ma perché mostra quanto sia decisiva la prova dell’origine della sostanza.
Italia: due piani, sportivo e penale
In Italia il quadro non si esaurisce nella giustizia sportiva. La legge n. 376 del 14 dicembre 2000 disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping. Dal 2018 la principale fattispecie penale è collocata nell’art. 586-bis c.p., che punisce, nei presupposti previsti dalla norma, chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l’utilizzo di determinate sostanze o pratiche finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche o i risultati dei controlli.
Sul versante sportivo opera NADO Italia, con gli organismi competenti per la gestione dei risultati, l’attività requirente e il giudizio antidoping. Sul piano internazionale, il Court of Arbitration for Sport (CAS/TAS) di Losanna svolge un ruolo centrale nei ricorsi previsti dalle regole sportive internazionali. WADA coordina il sistema mondiale e dispone di poteri di ricorso nei casi previsti dal Codice.
Tre casi che hanno segnato l’antidoping
LANCE ARMSTRONG Nel 2012 USADA gli impose l’inibizione a vita e la perdita dei risultati dal 1° agosto 1998 per molteplici violazioni antidoping legate al sistema della squadra US Postal. Il caso divenne il simbolo di un doping organizzato e non di una singola positività.
ALEX SCHWAZER Nel 2016 il marciatore italiano fu sanzionato dal CAS con otto anni di squalifica per una seconda violazione antidoping. È quindi scorretto parlare di squalifica «a vita»: la durata stabilita fu di otto anni, con decorrenza dall’11 agosto 2016.
SUN YANG Il nuotatore cinese fu inizialmente squalificato per otto anni nel 2020. Quella decisione fu annullata dal Tribunale federale svizzero per un problema relativo all’imparzialità di un arbitro; nel nuovo giudizio, nel 2021, il CAS impose una squalifica di quattro anni e tre mesi.
La Russia e il limite delle semplificazioni
Anche il dossier russo mostra quanto sia necessario distinguere le decisioni. Nel 2019 WADA dichiarò RUSADA non conforme e dispose conseguenze per quattro anni; nel dicembre 2020 il CAS, decidendo sull’impugnazione, ridusse a due anni il periodo delle conseguenze. Parlare genericamente di «quattro anni di squalifica della Russia» senza questa precisazione rischia quindi di confondere la decisione WADA con l’esito arbitrale.
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Doping e cultura sportiva: il problema non finisce al laboratorio La storia dello sport dimostra che il doping non è soltanto una questione di provette. È anche cultura della prestazione, pressione economica, responsabilità degli staff e capacità delle istituzioni di costruire prevenzione. Il documentario «Icarus», premio Oscar, ha portato al grande pubblico proprio la dimensione sistemica del fenomeno russo.
Per questo la lotta al doping non può essere ridotta alla ricerca del colpevole dopo una positività. Educazione degli atleti, controllo degli integratori, trasparenza delle procedure, indipendenza degli organismi giudicanti e qualità della prova scientifica sono parti dello stesso sistema.
La domanda che resta aperta
Nell’era della manipolazione genetica, delle micro-dosi e di tecnologie sempre più sofisticate, possiamo ancora parlare di sport «pulito»? Forse sì, ma solo se la tutela dell’integrità non viene affidata alla sola repressione: servono regole comprensibili, controlli affidabili e una cultura sportiva capace di considerare la lealtà non un limite alla prestazione, ma parte della prestazione stessa.
Nota di aggiornamento
Articolo verificato e aggiornato a ottobre 2026. Al momento della redazione resta applicabile il Codice Mondiale Antidoping 2021; il nuovo Codice WADA 2027 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
Fonti essenziali
• World Anti-Doping Agency (WADA), World Anti-Doping Code 2021 e documentazione sul Codice 2027. • WADA, Prohibited List 2026.
• Legge 14 dicembre 2000, n. 376; art. 586-bis codice penale.
• NADO Italia, struttura e organismi antidoping.
• CAS/TAS: decisioni e comunicati nei casi Sun Yang, Shelby Houlihan e Alex Schwazer. • USADA: decisione e materiali sul caso Lance Armstrong.
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